1.
Alla legge regionale 41/1986 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente: <<Pianificazione regionale del trasporto delle merci e della logistica>>;
b) la rubrica del Capo Unico del Titolo I è soppressa;
c) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: <<Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica>>;
d) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;
e) al comma 2 dell'articolo 1 le parole <<A tal fine provvede>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, provvede>>;
f) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 le parole <<nel quadro delle indicazioni del Piano territoriale regionale e entro un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro due anni>>;
g) al comma 1 dell'articolo 2 le parole <<e in coerenza con il Piano territoriale regionale,>> sono soppresse;
h) alla rubrica dell'articolo 4 dopo le parole <<Procedure di formazione>> sono inserite le seguenti: <<ed efficacia>>;
i)
dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data della sua pubblicazione.>>.