Art. 4
(Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:
a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
c) autorità competente: la Giunta comunale;
d)
( ABROGATA )
2.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).
3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'
articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'
articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'
articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2Comma 3 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 25, L. R. 24/2009
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 21/2015
5Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 6/2019