LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/12/2008
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 37
 (Modalità di rendicontazione di incentivi da parte delle ATER)
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), presentano in relazione alle spese sostenute per le acquisizioni di beni immobili, nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, la seguente documentazione:
a) il titolo d'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile;
b) la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.
2. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le ATER presentano in relazione alle spese sostenute per interventi edilizi, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati, la seguente documentazione:
a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 51 della legge regionale 5/2007 e dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata dal direttore dell'ATER che attesti:
1.1. la regolarità dei rapporti tra l'ATER e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;
1.2. la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo regionale;
1.3. il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;
1.4. l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento;
2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e il relativo atto di approvazione;
b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque finanziati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001:
1) l'elenco delle fatture delle spese sostenute con contributo regionale riportante l'attestazione dell'ATER, che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo.
3. La Regione può richiedere alle ATER, in qualsiasi momento, la documentazione originale e disporre ispezioni.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 24/1999.