LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14

Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/12/2008
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 6
1. All'articolo 9 della legge regionale 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole <<comunicare alla propria Camera di Commercio>> sono sostituite dalle seguenti: <<produrre la stampa riepilogativa di cui all'allegato B), punto 4), e a trasmettere alla banca dati informatica>>;
b) al comma 3 bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: <<Al POS sono inibite nuove operazioni fino all'avvenuta trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente.>>;
c)
il comma 3 ter è sostituito dal seguente:
<<3 ter. Ove non sia possibile effettuare la trasmissione telematica dei dati, il gestore è tenuto a far pervenire alla competente Camera di Commercio, entro il terzo giorno successivo alla mancata trasmissione, la stampa riepilogativa unitamente ai dati presenti nel registro dell'UTF, ai fini dell'aggiornamento degli archivi informatici da parte della Camera di Commercio medesima.>>.

Note:
1Il presente articolo si applica a decorrere dall'1/6/2009, ferma restando l'applicazione della disciplina previgente ai procedimenti di rimborso, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi effettuati anteriormente a tale data.