LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2008
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
420.06 - Impianti sportivi
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
170.06 - Società finanziarie

Capo I
 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>)
Art. 1
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), le parole <<, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione>> sono soppresse.
Art. 2
1. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 29/2005 la parola <<regionale>> è sostituita dalla seguente: <<comunale>>.
Art. 3
1.
Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<2. Nella denuncia di inizio attività devono essere dichiarati la sussistenza per il richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione dell'impresa.>>.

2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.>>.

Art. 4
1.
L'articolo 29 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 29
 (Giornate di chiusura degli esercizi)
1. Ogni operatore commerciale può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.
2. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura di cui al comma 2:
a) nelle domeniche e festività del mese di dicembre;
b) fino a un massimo di venticinque giornate domenicali e festive, ulteriori a quelle del mese di dicembre, previa comunicazione al Comune dell'elenco delle giornate di apertura prescelte.
4. Gli esercenti rendono noto al pubblico e alla clientela l'elenco di cui al comma 3, lettera b), mediante prospetto informativo esposto all'interno e comunque leggibile dall'esterno dei locali.
5. Ogni modifica delle giornate di apertura prescelte e, comunque, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3, lettera b), è comunicata al Comune fino a quarantotto ore prima dell'apertura ed è riportata nel prospetto informativo, secondo le modalità di cui al comma 4.
6. I Comuni determinano le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 3, lettera b), 4 e 5.
7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano comunque la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre. >>.

Art. 5
1.
L'articolo 30 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 30
 (Deroghe per le località a prevalente economia turistica)
1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto agli articoli 28 e 29.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche:
a) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa allocati nella zona omogenea A del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ovvero nei centri storici, così come previsti e riconosciuti negli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
b) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale.
3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.>>.

Art. 7
1.
L'articolo 34 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 34
 (Disciplina delle vendite di fine stagione)
1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le seguenti date:
a) vendite di fine stagione invernali: dal 2 gennaio al 31 marzo;
b) vendite di fine stagione estive: dal 15 giugno al 30 settembre.
3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.
4. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.>>.

Art. 8
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 35 della legge regionale 29/2005 sono abrogati.
Art. 9
1. I commi 2 e 9 dell'articolo 37 della legge regionale 29/2005 sono abrogati.
Art. 10
1. Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 29/2005 le parole <<località turistiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<località a prevalente economia turistica>>.
Art. 11
1.
Il comma 9 dell'articolo 50 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<9. La concessione del posteggio, di validità quinquennale e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al comma 7. L'assenza del titolare per due volte nel quinquennio, anche non consecutive, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima.>>.

Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 17
1.
L'articolo 69 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 69
 (Indirizzi e criteri di programmazione)
1. I Comuni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi del comma 2, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni, anche in relazione a singole zone del territorio e di quelli relativi al trasferimento di sede, nonché le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione stagionale. Tali criteri e condizioni possono essere revisionati con cadenza biennale.
2. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalità produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
3. I Comuni, anche sulla base della loro suddivisione in zone, secondo le prescrizioni dei vigenti strumenti di programmazione territoriale, rilevano in particolare:
a) la competitività dei pubblici esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici tenendo anche conto di tutte le altre forme di somministrazione;
b) i livelli di accessibilità al servizio da parte dei consumatori, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati, zone industriali e commerciali;
c) i livelli di sostenibilità sociale e ambientale del territorio comunale, o di sue specifiche zone, in particolare riguardo ai fattori di traffico, di inquinamento acustico, di sicurezza e di propensione al consumo di alcol;
d) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.
4. I Comuni disciplinano le procedure di consultazione ai fini della determinazione dei criteri e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.>>.

Art. 18
1. Al comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale 29/2005 le parole <<L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza>>.
Art. 19
1.
Il comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<1. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e sempre che l'esercente sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, è soggetta a denuncia di inizio attività.>>.

Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 74, L.R. 29/2005.
Art. 21
1. Al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 29/2005 le parole <<all'esterno dei locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<comunque leggibili dall'esterno dei locali>>.
Art. 22
1.
Il comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, e 39, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette a denuncia di inizio attività, è punita con una sanzione amministrativa da 4.000 euro a 12.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette ad autorizzazione, è punita con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 60.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune, oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa di cui sopra e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.>>.

2.
Il comma 5 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<5. La violazione delle disposizioni in materia di orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui all'articolo 28, è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 900 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 600 euro a 1.800 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 1.200 euro a 3.600 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000.>>.

3.
Dopo il comma 5 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<5 bis. La violazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui agli articoli 29 e 30, è punita con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 12.000 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 9.000 euro a 20.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 12.000 euro a 33.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000.>>.

4.
Il comma 11 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<11. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni. Qualora la recidiva riguardi la violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari dell'attività di vendita al dettaglio in sede fissa di cui agli articoli 29 e 30, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita da sette a trenta giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la denuncia di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.>>.

Art. 23
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.>>.

Art. 24
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<Ministero delle Attività produttive>> sono aggiunte le seguenti: <<, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale>>.
2.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono inserite le seguenti:
<<a bis) monitorare la realizzazione delle superfici incrementali assegnate dal Piano regionale per la grande distribuzione di cui all'articolo 15, comma 1, per singola area idonea all'insediamento di strutture commerciali con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, registrando in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici;
a ter) elaborare e diffondere ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;>>.

3.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente:
<<b) monitorare l'andamento del mercato del lavoro nel settore commerciale, in collaborazione con le rappresentanze sindacali e con le strutture competenti in materia di lavoro e di formazione professionale, in base alle leggi di settore, in particolare per l'acquisizione dei dati relativi a tale monitoraggio; monitorare, inoltre, la situazione del mercato, avvalendosi, anche tramite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei CAT, dell'ISTAT, dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, delle organizzazioni a tutela dei consumatori, delle organizzazioni di categoria degli imprenditori del commercio, anche per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi, al fine dell'acquisizione dei dati funzionali al sistema di monitoraggio;>>.

4.
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 è aggiunta la seguente:
<<d bis) monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'attuazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, con particolare riferimento alla prima rilevazione dell'attuazione della disciplina.>>.

5.
Dopo il comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.
1 ter. L'Osservatorio regionale del commercio, nelle more della revisione del Piano per la grande distribuzione, di cui all'articolo 15, in collaborazione con l'ANCI e di concerto con le Direzioni centrali competenti per materia, attiva forme sperimentali di valutazione integrata territoriale (VIT), con riferimento a insediamenti commerciali di esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura e ai relativi effetti sul territorio e sul tessuto economico-sociale.
1 quater. Anche a seguito dell'attuazione di quanto prescritto al comma 1 ter, si provvede alla modifica e all'integrazione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, tenendo conto delle relative risultanze.>>.

6.
Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 84 della legge 29/2005 è inserita la seguente:
<<c bis) un rappresentante delle organizzazioni di categoria degli industriali, maggiormente rappresentative;>>.

7. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 le parole <<un rappresentante delle organizzazioni sindacali>> sono sostituite dalle seguenti: <<tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali>>.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 95 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 27
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4.
Il comma 16 dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<16. La convenzione di cui al comma 14 è stipulata dall'Assessore alle attività produttive, previa deliberazione della Giunta regionale.>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
3Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
4Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 28
2.
Dopo il comma 16 dell'articolo 110 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<16 bis. Nei Comuni in cui, a seguito dell'approvazione del Piano di settore del commercio, risulti non disponibile superficie di vendita per esercizi di grande struttura, in relazione esclusivamente al settore non alimentare e in deroga a quanto prescritto dall'articolo 15, comma 3, lettera d), possono essere autorizzati nuove aperture o ampliamenti, fino al limite massimo di 4.000 metri quadrati di superficie di vendita per il solo settore non alimentare e, comunque, entro il limite di 15.000 metri quadrati di superficie di vendita complessiva, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) individuazione del Comune, tra quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);
b) allocazione dell'esercizio di vendita in zona H, in relazione alla quale sia stato approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) insediamento dell'esercizio di vendita in unità immobiliare a destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

3.
Dopo il comma 20 dell'articolo 110 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<20 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, si applicano alle domande di agevolazione utilmente presentate a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ovvero alle società di locazione finanziaria convenzionate a partire dall'1 dicembre 2007, con riferimento alle operazioni di leasing, anche nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 95, comma 3.>>.

Art. 29
 (Modifiche agli allegati della legge regionale 29/2005)
1. L'allegato C della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 7/2007, è abrogato.
2. L'allegato D della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 7/2007, è abrogato.
3. Nell'allegato E della legge regionale 29/2005 le parole <<Apertura, trasferimento, ampliamento e concentrazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Apertura e trasferimento>>.
Art. 30
 (Pianificazione commerciale)
1. Per il conseguimento di una piena tutela del consumatore e di una paritaria concorrenza tra le imprese commerciali, nonché al fine di un corretto ed equilibrato assetto del territorio, correlato ad uno sviluppo urbanistico - edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti distributivi, l'Amministrazione regionale procede alla revisione del Piano per la grande distribuzione, di cui all'articolo 15 della legge regionale 29/2005, già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, non prima dell'1 gennaio 2010.
2. La revisione del Piano per la grande distribuzione avviene tenuto conto della relazione di monitoraggio effettuata dall'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 84 della legge regionale 29/2005, in coordinamento con le risultanze dell'Osservatorio nazionale del commercio, costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. Nelle more della revisione di cui ai commi 1 e 2, è confermata la validità dei parametri e degli indici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), e dell'articolo 15, comma 3, lettera d), della legge regionale 29/2005.
4. Resta ferma la disciplina di settore già emanata alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
 (Efficacia differita)
1. L'articolo 29 della legge regionale 29/2005, come sostituito dall'articolo 4, trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2009.
Art. 32
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 16 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo).
Capo II
 Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 4/2013
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 38
 (Personale dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG)
1. Al fine di garantire, nelle more dell'attuazione delle procedure concorsuali pubbliche per la copertura di posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG di cui all'articolo 9 della legge regionale 2/2002, come da ultimo sostituito dall'articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005, può prorogare, alle relative scadenze e per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi, i contratti di lavoro del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto sulla base di procedure selettive pubbliche.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG nell'ambito del proprio bilancio di previsione.
Art. 39
 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 104, comma 1, della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 37, si applicano anche alle comunicazioni dei prezzi pervenute nel corso dell'anno 2008. Sono da considerarsi presentate nei termini tutte le comunicazioni pervenute alla Direzione centrale attività produttive in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
Capo III
 Modifiche urgenti alle normative regionali concernenti le attività produttive
Art. 40
 (Modifiche alla legge regionale 4/2005)
1.
Dopo l'articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:
<<Art. 12 bis
 (Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai fini di cui al comma 1, ad adattare con apposite modifiche regolamentari gli strumenti di incentivazione disciplinati dagli articoli 50 e 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), al fine della rimodulazione degli stessi in relazione a diverse fattispecie, e gli strumenti di incentivazione disciplinati dagli articoli 95 e 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), al fine dell'estensione degli stessi alle operazioni di credito a breve termine.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), il <<Fondo regionale di garanzia per le PMI>>, di seguito denominato Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale.
4. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.
5. Le cogaranzie del Fondo sono rilasciate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in relazione ad operazioni di finanziamento a breve o di consolidamento finanziario a medio termine.
6. Le cogaranzie sono deliberate dal Comitato di gestione di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002), che provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle cogaranzie stesse.
7. Le cogaranzie sono rilasciate dal Fondo nella forma di fideiussioni proporzionali e relativamente al solo debito in linea capitale.
8. Il Comitato di gestione supporta la Direzione centrale attività produttive nell'esercizio della funzione di vigilanza di cui al comma 4, anche attraverso raccolta dati, elaborazioni e monitoraggio.
9. Con regolamento regionale sono definiti:
a) i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie di cui al comma 3;
b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo;
c) l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie.
10. Con decreto del Direttore centrale attività produttive sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo, le banche e i confidi per l'individuazione delle modalità operative comuni inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie.
11. L'Amministrazione regionale, per il supporto tecnico alle attività di cui al comma 6, è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione di data 30 settembre 2008 stipulata con Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.
12. Il Fondo, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere, è autorizzato ad accedere alle controgaranzie del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e ad altre forme di controgaranzia che vengano reputate opportune sulla base dell'evoluzione della situazione dei mercati finanziari.
13. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti, tra cui le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria e i confidi.
14. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 3 è determinata in 10 milioni di euro. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, è autorizzata a variare la dotazione del Fondo in relazione alle necessità e all'andamento degli utilizzi delle risorse conferite al FRIE ai sensi della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).>>.

Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione degli articoli 2, 3, 4, 8 bis e 9, L.R. 9/2003, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
2Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 42
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), le parole <<e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione>> sono soppresse.
Art. 43
 (Modifica alla legge regionale 26/2005)
1.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
 (Applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006)
1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di interventi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'applicazione degli incentivi previsti dalla normativa regionale di cui all'articolo 11 della presente legge, all'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), al Capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), al Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), non esclude l'applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.
2. Il comma 1 si applica ai procedimenti conclusi e a quelli ancora pendenti disciplinati dalla normativa regionale richiamata.>>.

2. I regolamenti regionali adottati in attuazione della normativa richiamata dall'articolo 14 bis, comma 1, della legge regionale 26/2005, come inserito dal comma 1, sono adeguati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Capo IV
 Modifiche alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi
Art. 44
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9/2008 relative al finanziamento di impianti sportivi)
1.
Il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 2), è sostituito dal seguente:
<<12. Allo scopo di consentire che le associazioni sportive impegnate nelle discipline del calcio e del rugby le cui squadre hanno conseguito nell'anno in corso, a conclusione di campionati ufficiali organizzati dalle rispettive Federazioni, la promozione alla serie superiore, possano proseguire regolarmente la propria attività agonistica nella nuova categoria raggiunta - anche in considerazione della potenziale attrattività turistica di tali eventi - l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari una tantum, da ripartire in misura paritaria ai soggetti beneficiari, per il finanziamento degli interventi urgenti e necessari, anche già realizzati, per l'adeguamento alle prescrizioni recate dalle norme federali vigenti degli impianti sportivi comunali affidati alla gestione delle associazioni medesime.>>.

2. Al comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2008 dopo le parole <<della relazione illustrativa dei lavori e del preventivo di spesa>> sono aggiunte le seguenti: <<sottoscritti da un tecnico abilitato>>.
3.
Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2008 è inserito il seguente:
<<13 bis. Per gli interventi di cui al comma 12 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La concessione e l'erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al comma 13. I termini e le modalità di rendicontazione sono stabiliti dal decreto di concessione.>>.

Capo V
 Norme finanziarie ed entrata in vigore
Art. 45
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dagli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), sono previste nuove spese per 500.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
2. All'onere di 500.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010:
a) unità di bilancio 1.4.2.1024 per 400.000 euro per l'anno 2008;
b) unità di bilancio 1.5.2.1028 per 100.000 euro per l'anno 2008.
3. Per le finalità previste dall'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono previste nuove spese per 100.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
4. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
5. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 1, e dall'articolo 25 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono previste nuove spese per 100.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
6. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. In ragione della riprogrammazione degli interventi relativi all'articolo 24, comma 1, e all'articolo 25 della legge regionale 27/2007 in conseguenza del disposto di cui al comma 5, sono previste le seguenti variazioni di stanziamento delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:
a) riduzione di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 1.4.2.1024;
b) aumento di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1175.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 84, comma 1 bis, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 24, comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 95, comma 1, della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 25, commi 1 e 2, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 110, comma 20 bis, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 28, comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
11 Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 12, della legge regionale 9/2008, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
12. In applicazione del disposto di cui all'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono previste nuove spese per 212.244 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento viene incrementato di pari importo.
13. All'onere di 212.244 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 12 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
14. In ragione della riprogrammazione degli interventi relativi all'articolo 18 della legge regionale 8/2003, in conseguenza del disposto di cui al comma 12, sono previste le seguenti variazioni di stanziamento delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:
a) riduzione di 212.244 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090;
b) aumento di 212.244 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1175.
Art. 46
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.