LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2008
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
420.06 - Impianti sportivi
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
170.06 - Società finanziarie

Art. 38
 (Personale dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG)
1. Al fine di garantire, nelle more dell'attuazione delle procedure concorsuali pubbliche per la copertura di posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG di cui all'articolo 9 della legge regionale 2/2002, come da ultimo sostituito dall'articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005, può prorogare, alle relative scadenze e per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi, i contratti di lavoro del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto sulla base di procedure selettive pubbliche.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG nell'ambito del proprio bilancio di previsione.