LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/11/2008
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
420.06 - Impianti sportivi
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
170.06 - Società finanziarie

Art. 30
 (Pianificazione commerciale)
1. Per il conseguimento di una piena tutela del consumatore e di una paritaria concorrenza tra le imprese commerciali, nonché al fine di un corretto ed equilibrato assetto del territorio, correlato ad uno sviluppo urbanistico - edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti distributivi, l'Amministrazione regionale procede alla revisione del Piano per la grande distribuzione, di cui all'articolo 15 della legge regionale 29/2005, già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, non prima dell'1 gennaio 2010.
2. La revisione del Piano per la grande distribuzione avviene tenuto conto della relazione di monitoraggio effettuata dall'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 84 della legge regionale 29/2005, in coordinamento con le risultanze dell'Osservatorio nazionale del commercio, costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. Nelle more della revisione di cui ai commi 1 e 2, è confermata la validità dei parametri e degli indici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), e dell'articolo 15, comma 3, lettera d), della legge regionale 29/2005.
4. Resta ferma la disciplina di settore già emanata alla data di entrata in vigore della presente legge.