LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2008
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
420.06 - Impianti sportivi
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
170.06 - Società finanziarie

Art. 24
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<Ministero delle Attività produttive>> sono aggiunte le seguenti: <<, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale>>.
2.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono inserite le seguenti:
<<a bis) monitorare la realizzazione delle superfici incrementali assegnate dal Piano regionale per la grande distribuzione di cui all'articolo 15, comma 1, per singola area idonea all'insediamento di strutture commerciali con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, registrando in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici;
a ter) elaborare e diffondere ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;>>.

3.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente:
<<b) monitorare l'andamento del mercato del lavoro nel settore commerciale, in collaborazione con le rappresentanze sindacali e con le strutture competenti in materia di lavoro e di formazione professionale, in base alle leggi di settore, in particolare per l'acquisizione dei dati relativi a tale monitoraggio; monitorare, inoltre, la situazione del mercato, avvalendosi, anche tramite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei CAT, dell'ISTAT, dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, delle organizzazioni a tutela dei consumatori, delle organizzazioni di categoria degli imprenditori del commercio, anche per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi, al fine dell'acquisizione dei dati funzionali al sistema di monitoraggio;>>.

4.
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 è aggiunta la seguente:
<<d bis) monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'attuazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, con particolare riferimento alla prima rilevazione dell'attuazione della disciplina.>>.

5.
Dopo il comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.
1 ter. L'Osservatorio regionale del commercio, nelle more della revisione del Piano per la grande distribuzione, di cui all'articolo 15, in collaborazione con l'ANCI e di concerto con le Direzioni centrali competenti per materia, attiva forme sperimentali di valutazione integrata territoriale (VIT), con riferimento a insediamenti commerciali di esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura e ai relativi effetti sul territorio e sul tessuto economico-sociale.
1 quater. Anche a seguito dell'attuazione di quanto prescritto al comma 1 ter, si provvede alla modifica e all'integrazione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, tenendo conto delle relative risultanze.>>.

6.
Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 84 della legge 29/2005 è inserita la seguente:
<<c bis) un rappresentante delle organizzazioni di categoria degli industriali, maggiormente rappresentative;>>.

7. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 le parole <<un rappresentante delle organizzazioni sindacali>> sono sostituite dalle seguenti: <<tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali>>.