LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2008
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
420.06 - Impianti sportivi
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
170.06 - Società finanziarie

Capo II
 Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 4/2013
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 38
 (Personale dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG)
1. Al fine di garantire, nelle more dell'attuazione delle procedure concorsuali pubbliche per la copertura di posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG di cui all'articolo 9 della legge regionale 2/2002, come da ultimo sostituito dall'articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005, può prorogare, alle relative scadenze e per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi, i contratti di lavoro del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto sulla base di procedure selettive pubbliche.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG nell'ambito del proprio bilancio di previsione.
Art. 39
 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 104, comma 1, della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 37, si applicano anche alle comunicazioni dei prezzi pervenute nel corso dell'anno 2008. Sono da considerarsi presentate nei termini tutte le comunicazioni pervenute alla Direzione centrale attività produttive in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.