LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2008
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
420.06 - Impianti sportivi
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
170.06 - Società finanziarie

Art. 22
1.
Il comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, e 39, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette a denuncia di inizio attività, è punita con una sanzione amministrativa da 4.000 euro a 12.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette ad autorizzazione, è punita con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 60.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune, oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa di cui sopra e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.>>.

2.
Il comma 5 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<5. La violazione delle disposizioni in materia di orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui all'articolo 28, è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 900 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 600 euro a 1.800 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 1.200 euro a 3.600 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000.>>.

3.
Dopo il comma 5 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<5 bis. La violazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui agli articoli 29 e 30, è punita con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 12.000 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 9.000 euro a 20.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 12.000 euro a 33.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000.>>.

4.
Il comma 11 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<11. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni. Qualora la recidiva riguardi la violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari dell'attività di vendita al dettaglio in sede fissa di cui agli articoli 29 e 30, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita da sette a trenta giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la denuncia di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.>>.