LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/10/2008
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 183, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo sostituito da art. 14, comma 26, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 1 abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012
4Comma 5 abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
6Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 18/2013
7Articolo sostituito da art. 6, comma 119, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 23, lettera a), L. R. 15/2014
9Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 23, lettera b), L. R. 15/2014
10Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, data di costituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, come disposto dall'art. 35, c. 2, della medesima L.R. 2/2016.