<<Art. 73
(Disciplina del transito)
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone diversamente abili.
2. I Comuni provvedono:a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane;
b) ad apporre la necessaria segnaletica;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera b);
d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;
e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.
3. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, provvedono:a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;
b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;
d) a predisporre il regolamento di cui al comma 4 sentiti i Comuni interessati.
4. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, adottano apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;
b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;
c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane;
d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l'eventuale applicazione.
5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.>>.