Art. 71
(Divieti di circolazione e sosta)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette di cui alla
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada.
2. Ai fini della presente legge sono considerati percorsi fuoristrada anche la viabilità forestale di cui all'articolo 35, le strade aventi finalità in prevalenza agro-silvo-pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico in quanto individuate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, a scopo di tutela del territorio.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 22, comma 3, L. R. 7/2008
2Articolo sostituito da art. 27, comma 4, L. R. 16/2008
Art. 73
(Disciplina del transito)
1.
In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:
a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone con disabilità.
2.
I Comuni provvedono:
a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alla Regione;
b) ad apporre la necessaria segnaletica;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria;
d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;
e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.
3.
La Regione provvede:
a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;
b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;
d)
( ABROGATA )
4.
La Regione, sentiti i Comuni, adotta apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:
a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;
b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;
c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalla Regione;
d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l'eventuale applicazione.
5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 4, L. R. 7/2008
2Articolo sostituito da art. 27, comma 6, L. R. 16/2008
3Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 21/2013
4Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 121, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Parole sostituite al comma 4 da art. 121, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Parole soppresse al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 74
(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 250 euro. La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica o delle sbarre, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dall'amministrazione competente di cui all'articolo 73, comma 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 7, L. R. 16/2008
2Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011