Art. 30
(Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale)
1. Ai fini della conservazione della biodiversità, la Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di provenienza certificata.
2. La Regione provvede all'individuazione di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonché all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti vegetali e le singole piante sono iscritti a cura della Direzione centrale nel registro regionale dei materiali di base di cui all'
articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della
direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).
3. La Direzione centrale è autorizzata a sostenere le spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 105, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 31
(Produzione di piante forestali)
2.
La produzione di cui al comma 1 è finalizzata a:
a) realizzare impianti d'arboricoltura da legno;
b) migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici e privati;
c) realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale ed effettuare interventi di didattica ed educazione ambientale;
d) eseguire lavori relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere, alla ricostituzione delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali rispettivamente delimitate o riconosciute dall’autorità competente, agli interventi d'ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e di miglioramento delle aree adibite a verde;
e) applicare le disposizioni della
legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), e successive modifiche.
2 bis. La produzione di cui al comma 1 può altresì essere finalizzata, previa informativa alla Giunta regionale, alla realizzazione di singoli interventi di manutenzione e riqualificazione del verde ornamentale di monumenti nazionali, sacrari militari e altri beni di comprovato interesse storico-culturale.
3. La Direzione centrale provvede altresì alla manutenzione e alla coltura dei vivai, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine; tra le spese relative sono comprese quelle per l'acquisto, l'affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 3 possono essere eseguite dalla Direzione centrale in amministrazione diretta.
4 bis. La Direzione centrale è autorizzata a consentire all'ERSA l'utilizzo dei vivai, mediante l'impiego del personale di cui all'articolo 87, comma 1 quater, per la produzione di piante e materiali di propagazione gamica e vegetativa di specie di interesse agrario, al fine della conservazione e rigenerazione delle risorse fitogenetiche autoctone nel rispetto dei regimi di certificazione fitosanitaria e di commercializzazione ove applicabili.
Note:
1Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2008
2Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 3, L. R. 14/2012
3Parole sostituite al comma 3 da art. 119, comma 1, L. R. 26/2012
4Comma 4 sostituito da art. 106, comma 1, L. R. 11/2014
5Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 19/2015
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
7Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 7, lettera c), L. R. 24/2016
8Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017
Art. 32
(Cessione di materiale vivaistico)
1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a titolo oneroso, a fronte di un versamento minimo di 50 euro, IVA esclusa, sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.
2.
Il compenso non è dovuto per il materiale forestale, da porre a dimora sul territorio regionale, concesso:
a) a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e) e comma 2 bis;
b) a proprietari forestali privati per gli interventi di ricostituzione delle proprie aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali di cui all'articolo 31, comma 2, lettera d);
c) a enti di diritto privato che non svolgono attività d'impresa e che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c) e d) e comma 2 bis.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2008
2Articolo sostituito da art. 64, comma 18, L. R. 17/2010
3Comma 1 sostituito da art. 107, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Parole sostituite al comma 2 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 14/2016
6Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 24/2016
7Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 24/2016
8Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 44/2017
9Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera d), L. R. 44/2017
Art. 33
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e successive modifiche, nel rispetto del
decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, è data attuazione alla
direttiva 1999/105/CE e sono disciplinati criteri e modalità per la raccolta e certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e di moltiplicazione.
1 bis.
La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione è effettuata solamente da ditte registrate quali fornitori ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 386/2003
ed è consentita solamente nei popolamenti vegetali e dalle singole piante di cui all'articolo 30, comma 2.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 108, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Comma 1 bis aggiunto da art. 108, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014