Art. 25
(Elenco regionale delle imprese forestali)
1. In attuazione dell'
articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale e di difesa del territorio.
3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.
3 quinquies.
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
2Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
4Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
5Comma 3 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
6Comma 3 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
7Comma 3 bis abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Comma 3 ter abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Comma 3 quater abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10Comma 3 quinquies abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 26
(Esercizio delle attività selvicolturali)
1. Le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparati agli imprenditori agricoli.