LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.
2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modifiche, relative rispettivamente alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a) migliorare e valorizzare le aree forestali esistenti nel territorio montano;
b) tutelare e conservare le superfici forestali esistenti, nonché creare nuove aree boscate e sistemi verdi multifunzionali, nel restante territorio regionale;
c) garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nel territorio montano, e l'utilizzo delle risorse forestali e naturali in maniera sostenibile;
d) individuare nella gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali, ivi compresi quelli inseriti nella rete Natura 2000;
e) favorire il perseguimento di adeguati livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali riconoscendone i maggiori costi, in un quadro di filiera e valorizzazione economica e ambientale delle risorse stesse, ponendo limiti per ragioni di superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali, con conseguente adeguato indennizzo per il proprietario;
f) favorire, laddove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo turistico del territorio boschivo regionale.
3.  
( ABROGATO )
3 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009
2Parole sostituite al comma 3 da art. 111, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Comma 3 bis aggiunto da art. 111, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 86, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 86, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Comma 3 abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
7Comma 3 bis abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 2
 (Collaborazione transfrontaliera e transnazionale)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con altre Regioni italiane e con Regioni e Stati esteri.
Art. 3
 (Concertazione)
1. La Regione attiva strumenti operativi di concertazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, delle categorie economiche, degli ordini e collegi professionali, delle organizzazioni professionali agricole, dei proprietari forestali e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 4
 (Funzioni della Regione e degli enti locali)
1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, erogazione di contributi, nonché funzioni esecutive in materia di manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprietà regionale, vivaistica forestale e formazione.
3. Ai fini dell'esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresì funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.
3 bis. La Regione per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 57, può avvalersi delle sedi di allocamento o deposito, delle apparecchiature, degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, comunali e consorziali della Protezione civile della Regione, acquistate ai sensi dell' articolo 10, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
3 ter. Gli oneri per la gestione delle sedi di allocamento o deposito, dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione.
3 quater. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e la Protezione civile della Regione definiscono con convenzione le modalità e i termini di utilizzo delle sedi di allocamento o deposito, dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis.
4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14.
5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86.
6.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
2Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
3Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 2, L. R. 17/2010
5Parole soppresse al comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6Parole soppresse al comma 4 da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
7Comma 6 abrogato da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
8Parole soppresse al comma 3 bis da art. 26, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Comma 4 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
11Parole aggiunte al comma 3 ter da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
12Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
Art. 5
 (Semplificazione dei procedimenti)
1. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge sono improntati alla semplificazione e alla riduzione dei relativi tempi di svolgimento.
2.  
( ABROGATO )
(2)
2 bis. Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti.
3. Sono esclusi dalla procedura della valutazione d'incidenza tutti gli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), posti all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, purché svolti secondo i principi e con gli obiettivi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica e conformi alle norme fissate dai piani di gestione forestale, ancorché non sottoposti a valutazione di incidenza, o dal regolamento forestale.
4. La valutazione d'incidenza è dovuta per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 2, lettera a), e 54.
5. Per gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 2, ma previsti da piani di gestione forestale già sottoposti a valutazione di incidenza, non è necessaria una nuova valutazione di incidenza.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 112, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 2 abrogato da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Parole sostituite al comma 5 da art. 88, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 6
 (Definizione di bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata dalla base esterna dei fusti.
3. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.
Art. 7
 (Superfici non considerate bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche;
b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;
d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli;
f) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;
g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive, i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;
i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.
i bis) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.
Note:
1Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 89, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
4Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
5Lettera i bis) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
Art. 8
 (Definizioni terminologiche)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<territorio montano>>: il territorio definito dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
b) <<Direzione centrale>>: la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
c) <<Direttore centrale>>: il Direttore centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
d) <<PFR>>: il Piano forestale regionale;
d bis) PFIT: piano forestale di indirizzo territoriale;
e) <<PGF>>: il piano di gestione forestale;
f) <<SF>>: la scheda forestale;
g) <<PRFA>>: il progetto di riqualificazione forestale e ambientale;
g bis) direttore dell'esecuzione del lotto boschivo: tecnico abilitato incaricato della corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, denominato anche direttore dei lavori;
h) <<regolamento forestale>>: il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 95.
Note:
1Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 90, comma 1, L. R. 11/2014
2Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017
3Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 2, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.