LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 99
 (Modifiche alla legge regionale 22/2002)
1.
Dopo l'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis
 (Emergenze nel settore forestale)
1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali.
2. Gli interventi perseguono gli obiettivi della prevenzione attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell'eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l'infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali.
3. Gli indennizzi compensano le perdite di reddito derivante dal minor valore degli assortimenti legnosi ottenibili e coprire fino al 100 per cento delle spese necessarie al recupero del materiale legnoso danneggiato, qualora queste siano maggiori del valore del prodotto ottenuto.
4. Gli indennizzi di cui al comma 3 possono essere concessi per quantitativi superiori a 100 metri cubi netti di legname. I soggetti interessati presentano domanda alla struttura territoriale forestale che provvede all'istruttoria e alla valutazione tecnico-economica del danno, o delle spese necessarie al recupero del materiale, per i successivi adempimenti dell'amministratore del Fondo.>>.