LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 84
 (Promozione turistica delle aree boscate)
1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o sportivo.
2. Ai proprietari di terreni o soggetti delegati la Regione concede contributi per i seguenti interventi:
a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica per l'utilizzo pedonale o con veicoli senza motore;
b) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di piccole strutture rivolte alla fruizione delle aree boscate;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti di valenza storica, sportiva, culturale e spirituale.
(2)
3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è attribuita priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.
4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), che riguardano la sentieristica classificata dal Club Alpino Italiano (CAI), sono realizzati sentito il CAI del Friuli Venezia Giulia, in conformità alle previsioni della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 22/2012
2Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, L. R. 11/2014