LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 65
 (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 1 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie contemplate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.
2. Per la specie della flora di cui all'articolo 60 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 150 euro per ogni chilo, o frazione, raccolto o detenuto in più rispetto al limite ponderale consentito dal regolamento sulla flora e sulla fauna di cui all'articolo 96. Qualora il medesimo regolamento stabilisca un limite numerico alla raccolta di esemplari di flora, la medesima sanzione si applica per ogni decina, o frazione, raccolta o detenuta in più rispetto a quanto consentito.
2 bis. Chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 60 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di chiocciole del genere Helix prelevato in più rispetto a quanto consentito. La sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale qualora la cattura sia effettuata nel periodo non consentito.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta altresì il sequestro amministrativo.
4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in località idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie alloctona immesso nell'ambiente naturale. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
6.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 7/2008
2Parole sostituite al comma 5 da art. 22, comma 2, L. R. 7/2008
3Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 3, L. R. 16/2008
4Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 17/2008
5Comma 6 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011