LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 64
 (Diritti del proprietario del fondo)
1. La raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale può essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante l'apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento sulla flora e fauna.
2. Nel medesimo regolamento sono disciplinati le modalità e i termini di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate.
3. La vendita di cui al comma 2 è riservata ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.