Art. 61
(Deroghe)
1. In deroga all'articolo 59, può essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, didattici, officinali e commerciali, nonché la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici.
2. Nel regolamento sulla flora e fauna sono stabiliti le specie per le quali è consentita la deroga di cui al comma 1, le modalità di raccolta o cattura, le procedure per le autorizzazioni e i quantitativi ammessi.
3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui al comma 1, il Direttore centrale può adottare adeguati provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta o cattura.
5. Restano salve le disposizioni di cui alla
legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), e successive modifiche, per quanto concerne in particolare l'elenco delle piante dichiarate officinali ai sensi del
regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), e successive modifiche, nonché la disciplina e il commercio delle stesse.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 6/2021