LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 56
 (Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all'articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.
2. La manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale è realizzata dalla Direzione centrale in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi.
2 bis. In caso di realizzazione dei lavori di cui al comma 2 in amministrazione diretta è previsto un incentivo per il personale tecnico amministrativo dipendente della Regione che svolge le attività indicate nel regolamento attuativo di cui all'articolo 23, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con regolamento, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di foreste, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
3.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 100, L. R. 30/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 11/2011
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera f), L. R. 44/2017
4Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 43, lettera a), L. R. 12/2025
5Comma 3 abrogato da art. 3, comma 43, lettera b), L. R. 12/2025