Art. 43
(Rimboschimento compensativo)
1. La trasformazione del bosco è compensata dalla realizzazione, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, di un rimboschimento di superficie equivalente a quella ridotta; l'impianto è effettuato su terreni non boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE o prati stabili come definiti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche, utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale.
2. In via compensativa il destinatario dell'autorizzazione può altresì provvedere, sulla base di uno specifico progetto, al ripristino, anche su proprietà pubbliche, di ambienti prioritari di cui all'allegato I della
direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione.
3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco può effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell'intervento compensativo. Tale somma è destinata alla realizzazione d'interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.
4 bis. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco indica anche i modi e i tempi per la compensazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010
3Comma 4 bis aggiunto da art. 64, comma 23, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 4 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011