Art. 29
(Finanziamenti)
1. L'Amministrazione regionale eroga contributi ai consorzi di cui all'articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorità per i consorzi forestali certificati ai sensi dell'articolo 19.
1 bis.
Con apposito regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 11 agosto 2011, n. 11
(Assestamento del bilancio 2011), sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano delle provvidenze di cui all'
articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), e successive modifiche, e all'
articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi e interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), e successive modifiche, ivi comprese quelle finalizzate alla realizzazione dei piani di ricomposizione particellare.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni d'imprese forestali inserite nell'elenco di cui all'articolo 25, purché costituite da almeno dieci soci.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 11/2011
2Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 60, lettera b), L. R. 18/2011
3Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011
5Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011
6Comma 3 bis abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 28/2017