Art. 15
(Taglio colturale)
1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'
articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'
articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
3. Nel regolamento forestale sono definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire un adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, quelli che determinano l’alterazione dell’assetto idrogeologico, le pratiche ordinarie di gestione forestale e, anche ai fini della erogazione di eventuali incentivi, le buone pratiche finalizzate a raggiungere un miglior livello qualitativo della gestione.
3 bis. Nel regolamento forestale sono definiti altresì, in conformità ai principi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 13, i casi in cui, per motivazioni di ordine biologico e stazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre che la perpetuazione del bosco avvenga anche mediante rinnovazione artificiale posticipata e i termini entro i quali il proprietario del bosco deve provvedervi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 64, comma 7, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 2 abrogato da art. 64, comma 7, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 3 sostituito da art. 64, comma 7, lettera c), L. R. 17/2010
4Parole soppresse al comma 1 da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Parole sostituite al comma 3 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Comma 3 bis aggiunto da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014