1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 98, sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
j) la
legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo);