LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo VII
 Disposizioni comuni
Art. 90
 (Nuova denominazione e attività del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM)
1. La denominazione del Fondo regionale per la gestione del Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna (CeSFAM), istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente: <<Fondo regionale per i servizi forestali>>. Gli interventi e i relativi provvedimenti amministrativi predisposti con riferimento al Fondo regionale per la gestione del CeSFAM si intendono riferiti al Fondo regionale per i servizi forestali.
2. Con le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, sono realizzati i seguenti interventi attribuiti alla competenza della Direzione centrale:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d) formazione e aggiornamento professionale, ivi comprese le relative attività funzionali e di supporto logistico, la promozione di attività di ricerca, di sperimentazione e di didattica;
e) ogni altro intervento rientrante nelle attribuzioni della Direzione centrale e autorizzato dalla Giunta regionale.
3.  
( ABROGATO )
(5)
3 bis. Il Fondo è amministrato dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione forestale.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 30/2007
2Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 17/2008
3Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009
4Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009
5Comma 3 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 11/2011
Art. 91
 (Studi, indagini e ricerche)
1. Per le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni nel settore forestale e ambientale, di cui ai capi I, II, III, IV e V del presente titolo e nel settore delle biomasse legnose, mediante apposite convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca e informazione scientifica, istituzioni universitarie e privati professionisti.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, con le modalità di cui al comma 1, oppure direttamente, a sostenere la spesa per:
a) progetti pilota nei settori forestale, ambientale e delle biomasse legnose;
b) formazione e aggiornamento professionale degli addetti ai settori forestale e delle biomasse legnose e attività connesse;
c) istituzione di borse di studio e attività di formazione superiore nei settori di cui al comma 1;
d) progetti di marketing territoriale e di sviluppo e tutela delle attività forestali e dei prodotti da esse derivati;
e) programmi di divulgazione e informazione nei settori di cui al comma 1.
Art. 92
 (Sanzioni)
1. La sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro si applica:
a) in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e 47, nonché dal regolamento forestale;
b) nei casi di taglio in assenza di PRFA approvato ai sensi della presente legge e del regolamento forestale.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro si applica nei casi di:
a) mancata presentazione delle dichiarazioni previste dal regolamento forestale;
b) inosservanza delle modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate, nelle prescrizioni emanate e nel PRFA approvato.
3. Nei casi di superamento dei limiti di taglio previsti dal PRFA approvato o ammessi con dichiarazione dalla presente legge e dal regolamento forestale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo;
b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.
4. Nei casi di infrazioni al regolamento forestale diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo nei casi riguardanti le modalità di taglio;
b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore nei casi riguardanti:
1) l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate;
2) il taglio e l'eliminazione degli arbusti;
3) la violazione delle norme sul pascolo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale competente l'autorizzazione in sanatoria; in assenza della richiesta di autorizzazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione o in caso di diniego dell'autorizzazione medesima, è fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.
6. Nei casi di inosservanza dell'obbligo di ripristino di cui al comma 5 e previa diffida, la Direzione centrale competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.
7. Nei casi di mancata presentazione del PRFA previsto dal regolamento forestale, di cui al comma 1, lettera b), o di superamento dei limiti di taglio consentiti con dichiarazione di cui al comma 3, è fatto obbligo di presentare alla Direzione centrale competente il PRFA in sanatoria entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione.
8. La Direzione centrale competente è autorizzata a disporre la sospensione dei lavori:
a) nei casi di cui ai commi 5 e 7, ove si ravvisi un pericolo di danno al bosco o alle aree soggette a vincolo idrogeologico, fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'approvazione del PRFA;
b) nei casi in cui si accerti che il direttore dei lavori non è stato individuato, ove previsto ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell' articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).
(7)
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2Comma 2 abrogato da art. 130, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 3 da art. 125, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Comma 4 sostituito da art. 125, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 6 sostituito da art. 125, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 14/2016
7Comma 8 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 93
 (Competenza in materia di sanzioni)
1. All'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvede, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1/1984 e successive modifiche, la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 94
 (Trattamento di dati personali)
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge, può comunicare a soggetti privati o a enti pubblici economici, nonché diffondere anche sul sito web della Regione i dati personali di cui è in possesso.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 64, comma 33, L. R. 17/2010