LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo V
 Funzione paesaggistica, turistica e culturale
Sezione I
 Tutela dei monumenti naturali
Art. 79
 (Funzioni della Regione)
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico e ambientale del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove l'individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi e dei boschi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e spirituale.
Art. 80
 (Alberi monumentali)
1. Ai sensi dell' articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), per albero monumentale si intende:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera a), L. R. 24/2016
Art. 81
 (Elenco degli alberi monumentali)
1. È istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, di seguito Direzione centrale competente, che ne cura la redazione, in conformità ai criteri e principi direttivi per il censimento degli alberi monumentali previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui all' articolo 7, comma 2, della legge 10/2013, e la tenuta.
2. L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto e aggiornato annualmente sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla Direzione centrale competente ed effettuato dai Comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei Comuni provvede la Direzione centrale competente.
3. Le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 1 e degli elenchi comunali di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
5. L'elenco di cui al comma 1 costituisce elemento del sistema conoscitivo e informativo regionale. I suoi dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
6. In sede di prima applicazione si assume come elenco regionale degli alberi monumentali quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313 ( Legge regionale 35/1993 , inventario regionale dei monumenti naturali. Approvazione).
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2015
2Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera b), L. R. 24/2016
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 2 sostituito da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 82
 (Disposizioni per la tutela, la gestione il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali)
1. La Regione coordina le attività inerenti la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81.
2. Gli interventi per le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate linee guida per definire le metodologie degli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali e per individuare gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi del comma 2 in conformità ai principi della disciplina statale in materia di tutela e gestione degli alberi monumentali.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera c), L. R. 24/2016
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 27, L. R. 25/2016
4Articolo sostituito da art. 2, comma 18, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 83
 (Sanzioni)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 82, comma 2, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 10/2013 da 5.000 euro a 100.000 euro.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 19/2015
3Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera d), L. R. 24/2016
Sezione II
 Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale
Art. 84
 (Promozione turistica delle aree boscate)
1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o sportivo.
2. Ai proprietari di terreni o soggetti delegati la Regione concede contributi per i seguenti interventi:
a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica per l'utilizzo pedonale o con veicoli senza motore;
b) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di piccole strutture rivolte alla fruizione delle aree boscate;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti di valenza storica, sportiva, culturale e spirituale.
(2)
3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è attribuita priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.
4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), che riguardano la sentieristica classificata dal Club Alpino Italiano (CAI), sono realizzati sentito il CAI del Friuli Venezia Giulia, in conformità alle previsioni della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 22/2012
2Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 85
 (Tutela dell'ambiente rurale, dei prati e dei pascoli)
1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, contenendo l'espansione del bosco nel territorio montano e assicurando l'assetto equilibrato dell'ecosistema e del paesaggio, anche in conformità alle prescrizioni della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell' attività agricola in aree montane), e successive modifiche.
Art. 86
 (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)
1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione, anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.
1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni, singoli o associati, risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento, ai sensi della legge regionale 10/2010 . L'utilizzo delle risorse assegnate è vincolato agli adempimenti di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale.
1. ter. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1 bis, finalizzate alla copertura delle spese per l'intero periodo di impegno previsto dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010 , sono attuate secondo le modalità, i criteri e i controlli da individuarsi con regolamento.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3. Si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni;
b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi, vigneti, frutteti o orti che non siano stati oggetto di attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da almeno venti anni;
c) i terreni montani rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi colturali di sfollo o di diradamento da almeno venti anni.
4.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 4, L. R. 10/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Comma 4 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
6Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
7Parole sostituite al comma 1 ter da art. 2, comma 8, L. R. 12/2018
8Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 36, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 86 bis
 (Associazioni fondiarie)
1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione favorisce la gestione associata di piccole proprietà terriere al fine di:
a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
b) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
c) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio;
d) favorire il ripristino dei terreni incolti e abbandonati di cui all'articolo 86.
3. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.
4. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
5. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività e dei requisiti delle associazioni fondiarie.
7. La Regione riconosce alle associazioni fondiarie la qualità di soggetto operatore ai fini di cui alla legge regionale 10/2010 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 28/2017