LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Sezione II
 Tutela degli ecosistemi forestali
Art. 67
 (Riserve forestali)
1. La Regione individua, attraverso il PFR, un adeguato numero di aree forestali di elevato valore biologico e naturalistico, denominate riserve forestali, di sua proprietà o, previo accordo, di altri proprietari, da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonché per elaborare specifici sistemi di gestione.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 127, comma 1, L. R. 26/2012
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 120, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 120, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 68
 (Finalità e criteri per l'individuazione)
1. L'individuazione delle aree di cui all'articolo 67 è finalizzata a consentire lo studio delle dinamiche delle foreste attraverso l'effettuazione di ricerche di lungo periodo dei processi naturali ed ecologici, il monitoraggio di lungo termine, la realizzazione di inventari ecologici, la misurazione e conservazione della biodiversità con riferimento anche alle risorse genetiche e l'analisi della risposta della dinamica forestale ai cambiamenti ambientali.
Art. 69
 (Divieti)
1. L'ente pubblico proprietario o gestore, per esigenze di tutela ambientale e naturalistica, può vietare o disciplinare l'accesso alla proprietà e altre attività incompatibili con la sua conservazione.
Art. 70
 (Sanzioni)
1. La violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dall'articolo 69 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 300 euro.
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dalla competente amministrazione.
3.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011