LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Sezione III
 Sistemazioni idraulico-forestali
Art. 54
 (Definizione)
1. Riconosciuta la funzione protettiva dell'ecosistema forestale e l'importanza della corretta gestione selvicolturale dei boschi quale efficace strumento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, si definiscono sistemazioni idraulico-forestali gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe e paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale, mediante opere e manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 117, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 55
 (Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. Ai fini dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nel rispetto dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 in territorio montano sono programmati sentite le Comunità di montagna.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 9, L. R. 11/2015 , con riferimento all'art. 32 della medesima L.R. 11/2015.
2Comma 2 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 56
 (Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all'articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.
2. La manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale è realizzata dalla Direzione centrale in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi.
3. I lavori di cui ai commi 1 e 2 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 100, L. R. 30/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 11/2011
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera f), L. R. 44/2017
Art. 57
 (Lavori di pronto intervento)
1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:
a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l'equilibrio idrogeologico del territorio montano;
b) ripristinare la piena funzionalità della viabilità forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonché il regolare deflusso dei corsi d'acqua montani alterati da eventi calamitosi;
c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversità atmosferiche, incendi e attacchi parassitari.
2. Sono altresì di pronto intervento, di competenza della Direzione centrale, i lavori volti a coadiuvare la Protezione civile regionale e i Comuni interessati per fronteggiare situazioni di emergenza in caso di calamità naturale.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 22/2020
Art. 58
 (Modalità di esecuzione dei lavori di pronto intervento)
1. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 1, sono realizzati dalla Direzione centrale sulla base di un processo verbale d'urgenza redatto dal direttore del servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, da sottoporre ad approvazione del Direttore centrale, e di una conseguente perizia sommaria delle spese da sostenere.
1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 2, sono realizzati in amministrazione diretta con l'utilizzo delle maestranze dipendenti oppure attraverso affidamento a terzi, con ricorso alle procedure di cui all' articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020
2Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 22/2020