LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 92
 (Sanzioni)
1. La sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro si applica:
a) in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e 47, nonché dal regolamento forestale;
b) nei casi di taglio in assenza di PRFA approvato ai sensi della presente legge e del regolamento forestale.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro si applica nei casi di:
a) mancata presentazione delle dichiarazioni previste dal regolamento forestale;
b) inosservanza delle modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate, nelle prescrizioni emanate e nel PRFA approvato.
3. Nei casi di superamento dei limiti di taglio previsti dal PRFA approvato o ammessi con dichiarazione dalla presente legge e dal regolamento forestale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo;
b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.
4. Nei casi di infrazioni al regolamento forestale diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo nei casi riguardanti le modalità di taglio;
b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore nei casi riguardanti:
1) l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate;
2) il taglio e l'eliminazione degli arbusti;
3) la violazione delle norme sul pascolo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale competente l'autorizzazione in sanatoria; in assenza della richiesta di autorizzazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione o in caso di diniego dell'autorizzazione medesima, è fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.
6. Nei casi di inosservanza dell'obbligo di ripristino di cui al comma 5 e previa diffida, la Direzione centrale competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.
7. Nei casi di mancata presentazione del PRFA previsto dal regolamento forestale, di cui al comma 1, lettera b), o di superamento dei limiti di taglio consentiti con dichiarazione di cui al comma 3, è fatto obbligo di presentare alla Direzione centrale competente il PRFA in sanatoria entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione.
8. La Direzione centrale competente è autorizzata a disporre la sospensione dei lavori:
a) nei casi di cui ai commi 5 e 7, ove si ravvisi un pericolo di danno al bosco o alle aree soggette a vincolo idrogeologico, fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'approvazione del PRFA;
b) nei casi in cui si accerti che il direttore dei lavori non è stato individuato, ove previsto ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell' articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).
(7)
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2Comma 2 abrogato da art. 130, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 3 da art. 125, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Comma 4 sostituito da art. 125, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 6 sostituito da art. 125, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 14/2016
7Comma 8 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 28/2017