LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 87
 (Operai dipendenti)
1. La Regione, per l'effettuazione dei lavori in amministrazione diretta di competenza dei servizi della Direzione centrale, autorizza il Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali ad assumere con contratto di diritto privato, a tempo determinato o indeterminato, il personale operaio necessario, nei limiti e con le modalità fissate dagli strumenti della programmazione regionale.
1 bis. Il personale operaio può essere, altresì, utilizzato per l'esecuzione dei seguenti lavori in amministrazione diretta:
a) interventi da realizzare, previa informativa alla Giunta regionale, su beni di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche, dichiarati di rilevante interesse storico o rilevanti dal punto di vista naturalistico;
b) interventi di manutenzione delle opere e delle sezioni di deflusso su corsi d'acqua del demanio idrico regionale anche all'esterno di aree montane;
c) interventi di cui all' articolo 4 della legge regionale 42/1996 e lavori di manutenzione e recupero della rete Natura 2000, limitatamente ai terreni di proprietà regionale o attribuiti alla gestione dell'Amministrazione regionale;
d) interventi di manutenzione del verde interno e delle aree verdi esterne delle sedi della Regione.
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater. Nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività vivaistica, forestale e agricola, nonché per la conservazione e valorizzazione dei parchi e giardini storici svolta dall'Amministrazione regionale il personale operaio può essere utilizzato anche per le attività di competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).
2. Il personale operaio utilizzato per gli interventi e le attività di cui al presente articolo rimane alle dipendenze giuridiche della Regione nei confronti della quale gravano i relativi costi. Il personale viene assegnato dal Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali alle dipendenze degli altri Servizi dell'Amministrazione regionale, dell’ERSA o dell’ERPAC, che ne assumono la responsabilità organizzativa, per la realizzazione degli interventi e delle attività di rispettiva competenza.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 60, lettera c), L. R. 18/2011
2Comma 1 bis aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Comma 1 ter aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Comma 1 quater aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Comma 2 sostituito da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015
7Comma 1 ter abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
8Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015
9Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 7, lettera e), L. R. 24/2016
10Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
11Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
12Comma 2 sostituito da art. 7, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
13Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 3, comma 76, lettera a), L. R. 13/2021
14Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 76, lettera b), L. R. 13/2021