LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 8
 (Definizioni terminologiche)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<territorio montano>>: il territorio definito dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
b) <<Direzione centrale>>: la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
c) <<Direttore centrale>>: il Direttore centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
d) <<PFR>>: il Piano forestale regionale;
d bis) PFIT: piano forestale di indirizzo territoriale;
e) <<PGF>>: il piano di gestione forestale;
f) <<SF>>: la scheda forestale;
g) <<PRFA>>: il progetto di riqualificazione forestale e ambientale;
g bis) direttore dell'esecuzione del lotto boschivo: tecnico abilitato incaricato della corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, denominato anche direttore dei lavori;
h) <<regolamento forestale>>: il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 95.
Note:
1Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 90, comma 1, L. R. 11/2014
2Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017
3Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 2, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.