LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 41
 (Arboricoltura da legno)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<arboricoltura>>: la coltivazione di alberi, reversibile al termine del ciclo colturale, in terreni non boscati, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno e biomassa;
b) <<specie forestali a rapido accrescimento>>: le specie coltivate con turni inferiori o uguali a dieci anni.
2. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta.
3. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione.
4. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione del piano, le relative modalità di approvazione, gli obblighi che ne derivano e le fattispecie esenti.
5.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 114, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Parole soppresse al comma 3 da art. 114, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3Comma 5 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014