Art. 12
(Progetto di riqualificazione forestale e ambientale)
1. Il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). Il PRFA si ispira ai principi della selvicoltura naturalistica ed è redatto da dottori agronomi e dottori forestali. In assenza di pianificazione le suddette attività devono rispettare le prescrizioni del regolamento forestale.
2. Il PRFA è obbligatorio per la proprietà pianificata, fatti salvi i casi previsti dal regolamento forestale.
3. Per le utilizzazioni forestali sulla proprietà non pianificata, il regolamento forestale stabilisce le procedure e i limiti oltre i quali il PRFA è obbligatorio.
4. Il PRFA è approvato dalla Direzione centrale. Il provvedimento di approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla presente legge o dal regolamento forestale.
5. Nel regolamento forestale sono disciplinati i casi in cui le utilizzazioni forestali sono esenti da ogni formalità e quelli per i quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione.
6. Le Comunità montane e le Province erogano contributi per la redazione dei PRFA ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorità, nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'articolo 19 e per quelli per i quali la progettazione degli interventi è obbligatoria ai sensi del comma 2.