LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 105
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 9, comma 4, e 41 ter, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è rettificata in <<Spese per interventi per assistenza tecnica, indagini, ricerche, sperimentazioni, istruzione forestale e divulgazione, nonché per le attività dell'Osservatorio del Legno e del distretto del legno>>.
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
(6)
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
(1)
6.  
( ABROGATO )
(2)
6 bis.  
( ABROGATO )
6 ter.  
( ABROGATO )
6 quater.  
( ABROGATO )
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2938 e 2941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 58, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 75, 76, 77, comma 1 e 78, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 87, comma 1, 88, commi 1, 4 e 5, e 89, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.1.150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2960 e 2961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 90, comma 3, e al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 390.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.1.2261 <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 - rubrica n. 330 - con riferimento al capitolo 3112 (2.1.141.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> e con lo stanziamento complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009.
12. All'onere complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.330.1.731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3151 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
13. In relazione al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, la denominazione dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è rettificata in <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>> e la denominazione del capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata in <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>>.
14.  
( ABROGATO )
(7)
15. All'onere complessivo di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPBCap.20082009
11.6.330.2.32836-40.000-40.000
11.6.330.2.1533160-268.000-268.000


16.  
( ABROGATO )
(8)
17.  
( ABROGATO )
(9)
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 91, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007
2Comma 6 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007
3Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
4Comma 6 ter aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
5Comma 6 quater aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
6Comma 3 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
7Comma 14 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
8Comma 16 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009
9Comma 17 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009
10Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
11Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
12Parole sostituite al comma 6 bis da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
13Parole sostituite al comma 6 ter da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
14Parole sostituite al comma 6 quater da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
15Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
16Parole sostituite al comma 2 da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
17Parole sostituite al comma 4 da art. 129, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
18Parole sostituite al comma 6 bis da art. 129, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
19Parole sostituite al comma 6 ter da art. 129, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
20Comma 2 abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
21Comma 4 abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
22Comma 6 bis abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
23Comma 6 ter abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
24Comma 6 quater abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015