LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2007, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2007
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 8
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<1 gennaio,>> sono inserite le seguenti: <<6 gennaio,>> e dopo le parole <<15 agosto, >> sono inserite le seguenti: <<1 novembre,>>.
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3 si applica anche agli esercizi commerciali al dettaglio che vendono prevalentemente generi non alimentari. I prodotti per la cura e l'igiene della persona e della casa sono equiparati ai generi alimentari.
3 ter. Si considera prevalente l'attività esercitata su almeno il 60 per cento della superficie di vendita autorizzata o denunciata. Qualora la prevalenza, ai fini della vendita dei generi alimentari e dei prodotti equiparati, non venga raggiunta all'interno del singolo esercizio, l'esercizio medesimo osserva integralmente il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3. All'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, la prevalenza è accertata in relazione ai singoli esercizi di vendita e il programma delle eventuali chiusure di cui al comma 3, all'interno del centro commerciale al dettaglio o del complesso commerciale, si applica solo agli esercizi che vendano prevalentemente prodotti non alimentari. La prevalenza è accertata dal Comune su dichiarazione dell'operatore commerciale.
3 quater. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente titolo gli esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400. Tale disposizione non si applica agli esercizi allocati all'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, che rimangono integralmente assoggettati al regime degli orari di cui ai commi 3 bis e 3 ter.>>.

3. Al comma 8 dell'articolo 29 dopo la parola <<adozione.>> sono aggiunte le seguenti: <<Alla deliberazione di cui al comma 6 è attribuita la medesima efficacia esecutiva dell'ordinanza sindacale.>>.
4. Al comma 9 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<l'apertura obbligatoria>> sono aggiunte le seguenti: <<o facoltativa>> e dopo la parola <<prestabiliti>> sono aggiunte le seguenti: <<, con particolare riguardo alle festività e alle ricorrenze legate alle tradizioni e agli usi locali>>.
5.
Il comma 10 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<10. Per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l'esigenza, i Comuni hanno facoltà di derogare alla chiusura obbligatoria di cui al comma 2, fatta eccezione per le seguenti festività: 1 gennaio, Pasqua, 1 maggio e 25 dicembre.>>.

6.
Dopo il comma 11 dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:
<<11 bis. La Conferenza dei Comuni degli ambiti di cui all'allegato C, composti da Comuni non confinanti ovvero appartenenti a Province diverse, è estesa anche a tutti i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia interessati.>>.