LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2007, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2007
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo II
 Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1L'abrogazione del presente articolo, disposta erroneamente dall'art. 78, comma 1, lett. b), della L.R. 21/2013, si intende non produttiva di effetti a carico dell'art. 92 bis della L.R. 2/2002.
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera i), L. R. 21/2016
Art. 24
 (Modifica all'allegato C della legge regionale 2/2002)
1. La lettera C1 dell'allegato C della legge regionale 2/2002, come modificata dall'articolo 106, commi da 42 a 47, della legge regionale 29/2005, è sostituita dalla seguente:
<<C1 - Punteggio in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e del fabbricato:
1. TIPOLOGIA DEL FABBRICATO:
villa singola (esclusi bungalow) 5
villa a schiera 4
condominio ai sensi del Codice civile (articoli 1117 e seguenti) 2
altro fabbricato non riconducibile né a villa né a condominio 3
2. UBICAZIONE DEL FABBRICATO:
distanza dalla spiaggia o dagli impianti di risalita fino a 200 metri (in linea d'aria) 4
distanza dal centro storico fino a 300 metri (in linea d'aria) 2
3. STATO DEL FABBRICATO:
fabbricato edificato negli ultimi cinque anni 5
fabbricato ristrutturato negli ultimi cinque anni 4
fabbricato edificato negli ultimi dieci anni 3
fabbricato edificato negli ultimi venti anni 2
4. STATO DELL'ALLOGGIO:
alloggio ristrutturato negli ultimi due anni 7
alloggio ristrutturato negli ultimi cinque anni 6
alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi due anni 5
alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni 4
alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi dieci anni 3
alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi quindici anni 2
5. PIANO DELL'ALLOGGIO:
piano attico/villa singola 4
piano intermedio, villa a schiera e bungalow 3
piano terreno 2
seminterrato 1
6. ARREDAMENTO DELL'ALLOGGIO:
arredamento artigianale su misura o di pregio (per materiale o design) 3
arredamento comune (per materiale o design) 1
7. IMPIANTI:
impianto di climatizzazione 5
impianto di condizionamento 3
impianto di riscaldamento 2
(gli impianti, compresi, in particolare, quelli elettrici, termosanitari e idrici, devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti)
8. CARATTERISTICHE DELL'ALLOGGIO E SERVIZI ANNESSI:
soggiorno 1
doppi servizi 2
cucina abitabile 2
vasca con idromassaggio 1
balcone/terrazza 1
antenna centralizzata TV 1
TV 1
telefono/connessione internet 1
lavastoviglie 2
lavatrice in uso esclusivo 1
ascensore 1
garage 2
posto auto 1
giardino comune 1
giardino privato 2
piscina comune 1
piscina privata 2
giardino recintato 1
tripli servizi 3
antenna satellitare 1
posto barca 2
cassetta di sicurezza 1
alloggio compreso in un complesso nautico 1>>.

Art. 25
 (Disposizioni transitorie)
1. L'articolo 57, comma 2, della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 18, si applica anche alle classificazioni risultanti, per le strutture ricettive, dal provvedimento comunale emanato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla dichiarazione, di cui all'articolo 83, comma 2, della legge regionale 2/2002 e successive modifiche, presentata anteriormente alla predetta data. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres., in materia di strutture ricettive turistiche.
2. L'articolo 58 della legge regionale 2/2002, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi alle strutture ricettive e alle case e appartamenti per vacanze, il cui quinquennio di validità della classificazione scade al 31 dicembre 2007 e sino a tale data.
3. La lettera C1 dell'allegato C della legge regionale 2/2002, come modificata dall'articolo 24, si applica alle classificazioni delle case e appartamenti per vacanze presentate a partire dall'1 luglio 2007.
4. Il titolare di case e appartamenti per vacanze, che ha presentato al Comune, in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale 29/2005, la dichiarazione per la classificazione di cui all'articolo 83, comma 2, della legge regionale 2/2002 e successive modifiche, ha facoltà di ripresentare la medesima dichiarazione, a partire dall'1 luglio 2007, sulla base dell'articolo 24.
Art. 26
 (Spese per la realizzazione di progetti interregionali)
1.Per i progetti interregionali di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), e con riferimento alle quote comuni conferite da altre Regioni e Province autonome partecipanti ai progetti attivati, è autorizzata la spesa di 75.000 euro a titolo di anticipazione dell'utilizzo delle risorse già versate dai soggetti cofinanziatori e introitate al bilancio regionale ma non ancora iscritte nello stato della spesa.