Art. 63
(Norme finali e transitorie)
1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base delle norme previgenti.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione.
3. Le procedure di autorizzazione paesaggistica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle in corso alla data di adeguamento di cui all'articolo 60, sono definite in base alla normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.
4. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo la normativa previgente.
8 bis. L'articolo 63 bis trova applicazione anche nei confronti delle procedure di formazione in corso degli strumenti urbanistici di cui al comma 1.
Note:
1Il comma 3 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale 5/2007 sul B.U.R.
2Il comma 7 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale sul B.U.R.
3Il comma 8 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale sul B.U.R.
4Il comma 9 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale sul B.U.R.
5Comma 8 abrogato da art. 2, comma 17, L. R. 12/2008
6Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 12/2008
7Comma 9 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 16/2008 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, L.R. 24/2005.
8Comma 5 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 21/2015
9Comma 6 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 21/2015