Art. 57 quater
(Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)
1.
La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:
a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;
c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;
2.
Sono oggetto di conformazione:
a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;
b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;
c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti generali.
2 bis.
Sono oggetto di conformazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 63 septies:
a) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al PPR;
b) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al Piano paesaggistico regionale (PPR), come modificato dalle nuove previsioni urbanistiche di cui all'articolo 63 sexies.
3.
L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:
a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
c)
il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 42/2004
.
4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale, i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all'
articolo 134 del decreto legislativo 42/2004
. Per varianti aventi a oggetto specifiche aree del territorio comunale l'adeguamento può essere eseguito per le sole aree interessate.
4 bis. Le previsioni dei piani e degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione degli strumenti e dei piani di cui al comma 2.
6.
Con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedimentali e applicative per:
a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente;
b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;
c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;
d) la verifica di coerenza di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio con il PPR, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 42/2004
, e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR.
7. Ai fini della verifica di cui all'
articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b) e al comma 2 bis, conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero competente in materia di cultura. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero competente in materia di cultura. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero competente in materia di cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'
articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.
7 bis.
La Regione, dopo l'approvazione ai sensi dell'
articolo 17 della legge regionale 42/1996
dei PCS dei parchi naturali regionali o delle loro varianti generali di cui al comma 2, lettera c), conformati al PPR ai sensi dei dell'articolo 13, commi 7 e 8, delle NTA del PPR, acquisisce l'esito della verifica di cui all'
articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004
, da parte del competente organo del Ministero della cultura. Nel caso di varianti ai PCS approvate successivamente alla conformazione è richiesta al competente organo del Ministero della cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'
articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004
, già in essere.
7 ter. Nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale già conformato al PPR che non interessi beni paesaggistici e/o ulteriori contesti, garantita la coerenza con le finalità e gli obiettivi del PPR con le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale, non è richiesta alcuna relazione di coerenza da inviare al competente organo del Ministero della cultura, a cui viene dato avviso dell'approvazione della variante.
7 quater. Nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale già conformato al PPR che interessi beni paesaggistici e/o ulteriori contesti, è richiesta la trasmissione di una relazione di coerenza prima dell'adozione che dimostri la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e le direttive relative ai beni paesaggistici interessati e assicuri il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici e delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative a ulteriori contesti. Il competente organo del Ministero della cultura trasmette le proprie osservazioni, che assumono carattere vincolante, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale il Comune adotta lo strumento urbanistico.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 15/2020
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 72, comma 1, L. R. 8/2022
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 72, comma 2, L. R. 8/2022
4Comma 4 bis aggiunto da art. 72, comma 3, L. R. 8/2022
5Lettera d) del comma 6 sostituita da art. 72, comma 4, L. R. 8/2022
6Comma 7 bis aggiunto da art. 72, comma 5, L. R. 8/2022
7Parole aggiunte al comma 4 da art. 35, comma 4, L. R. 10/2023
8Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 2/2024
9Lettera b) del comma 2 bis sostituita da art. 5, comma 102, lettera b), L. R. 7/2024
10Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 bis da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
11Parole aggiunte al comma 7 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
12Parole sostituite al comma 7 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
13Comma 7 ter aggiunto da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 5/2026
14Comma 7 quater aggiunto da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 5/2026