LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2007
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 56
 (Commissione regionale per il paesaggio)
1. Ai sensi e per le finalità degli articoli 137, 138 e 141 bis, del decreto legislativo 42/2004 , è istituita presso la struttura regionale competente in materia di paesaggio la Commissione regionale per il paesaggio.
2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Regione e di essa fanno parte:
a) il Direttore del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
b) il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
c) il Direttore del Servizio competente in materia di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
d) il Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac), o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
e) tre esperti in materia di paesaggio e tre loro supplenti, scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, d'intesa dalle Università degli studi della Regione, d'intesa dalle fondazioni aventi per statuto finalità di tutela e promozione del patrimonio culturale e d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, con sede sul territorio regionale, individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
f) un esperto in materia di paesaggio, e un suo supplente, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.
3. Qualora la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali, la Commissione è integrata da un soggetto designato dalla struttura regionale competente in materia di alberi monumentali.
4. I soggetti indicati al comma 2, lettera e), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di paesaggio i nominativi e i curricula delle terne designate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina della Commissione regionale per il paesaggio a prescindere dall'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettera e).
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e i pareri sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione resta in carica cinque anni.
7. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale per il paesaggio non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 66, comma 2, L. R. 17/2010
2Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 9/2019