LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2007
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 59
 (Commissioni locali per il paesaggio)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della LR 21 ottobre 2008, n. 12, i Comuni titolari, ai sensi dell'articolo 60, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, istituiscono e disciplinano una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I Comuni possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate dal piano paesaggistico regionale.
2 bis. Ai sensi dell' articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004 , la partecipazione alle sedute della commissione di componenti dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Fatto salvo quanto disposto all' articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004 , per la partecipazione alle sedute assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, qualora, in ragione dell'interesse pubblico a garantire maggior efficacia nelle valutazioni, i Comuni ritengano di avvalersi di componenti esterni, in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, può essere riconosciuto e disciplinato, ai sensi del comma 2, un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla seduta.
3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune presso il quale è istituita. Il parere della Commissione non è obbligatorio nel procedimento autorizzatorio semplificato.
4.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 14, L. R. 12/2008
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 70, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
3Comma 4 abrogato da art. 70, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
4Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 14/2020