Art. 20
(Radio e televisione)
1. La Regione sostiene la produzione di materiali audiovisivi in lingua friulana allo scopo di darne massima diffusione.
2. Nel settore televisivo, la Regione sostiene la produzione e l'emissione di programmi in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. Il sostegno è proporzionato alla copertura territoriale e alle modalità d'inserimento nel palinsesto. I fondi sono impegnati almeno per il 75 per cento per la produzione.
3. La Regione sostiene le emittenti radiofoniche che trasmettono programmi in lingua friulana. Il sostegno è proporzionato alla percentuale di programmi trasmessi in lingua friulana e a quelli prodotti in proprio.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzativi e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano statale di assegnazione delle frequenze e per l'installazione di reti e di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, la Regione sostiene e favorisce le emittenti televisive e radiofoniche che utilizzano la lingua friulana in almeno il 25 per cento della propria programmazione.
5. Nei mezzi di comunicazione audiovisivi della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 306, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 44, L. R. 5/2013
3Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 24, L. R. 6/2013
Art. 21
(Stampa e altre produzioni)
1. La Regione incentiva e sostiene le pubblicazioni periodiche scritte interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. La Regione può stipulare, altresì, convenzioni con case editrici di quotidiani e periodici di informazione maggiormente diffusi che garantiscono un'informazione regolare e di qualità in lingua friulana utilizzando la grafia ufficiale.
2.
La Regione, altresì, sostiene:
a) l'edizione, la distribuzione e la diffusione di libri e pubblicazioni in formato cartaceo, informatico o multimediale interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni;
b) la produzione e la diffusione di opere cinematografiche, teatrali e di musica cantata interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni.
3. Nelle pubblicazioni periodiche della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.
Art. 22
1. La Regione promuove la presenza della lingua friulana nell'ambito delle tecnologie digitali.
2. La Regione sostiene gli enti pubblici e privati nella ricerca, produzione, diffusione e uso di strumenti tecnologici digitali in lingua friulana, o funzionali all'uso e allo sviluppo della lingua friulana.
3. Il sostegno regionale è subordinato all'uso della grafia ufficiale, secondo i criteri fissati dall'ARLeF nel Piano generale di politica linguistica.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 36, L. R. 9/2026
Art. 23
(Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione)
1. Gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione sono coordinati con quelli previsti nella programmazione di cui al Capo VI e con gli obiettivi ivi indicati.
2. Al fine di garantire un adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana e di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, l'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) è autorizzata a concedere un finanziamento a Informazione Friulana società cooperativa di Udine e a Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine nella misura disposta annualmente con legge di stabilità regionale o con altro provvedimento legislativo regionale.
2 bis. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
Note:
1Articolo sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 35, L. R. 12/2018
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 20/2019
4Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 78, lettera a), L. R. 13/2021
5Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 78, lettera a), L. R. 13/2021
6Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 78, lettera b), L. R. 13/2021