Art. 5
(Uso della grafia ufficiale di lingua friulana)
2. La grafia della lingua friulana comune può essere modificata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), d'intesa con le Università di Udine e di Trieste.
2 bis. Entro il 30 giugno 2011 il Presidente della Regione, sentite l'ARLeF e le Università degli Studi di Udine e di Trieste, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana.
3. La Regione promuove e sostiene l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, nella concessione dei contributi e finanziamenti previsti in applicazione della presente legge, anche se non specificato nei relativi bandi. L'uso di varianti locali nei testi scritti non costituisce causa di esclusione da finanziamenti e contributi pubblici.
4. Gli atti e documenti in lingua friulana della Regione, degli enti locali e loro enti strumentali e concessionari di pubblici servizi sono redatti in lingua friulana comune, usando la rispettiva grafia ufficale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 186, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 186, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 2 bis aggiunto da art. 186, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4Parole sostituite al comma 4 da art. 186, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010