LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 30
 (Conferenza di verifica e di proposta)
1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni, e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, una Conferenza di verifica e di proposta per verificare l'attuazione della presente legge.
2. Sono invitati alla Conferenza i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti degli uffici e servizi regionali interessati all'attuazione della presente legge, i componenti degli organi istituzionali dell'ARLeF, nonché i rappresentanti degli enti locali, dell'Università di Udine, delle istituzioni scolastiche, delle realtà associative riconosciute in base all'articolo 24 e dei mezzi di comunicazione.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentito il Presidente dell'ARLeF, stabilisce l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della Conferenza.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, L. R. 12/2017
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 20/2019
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 91, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 125, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.