LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 24
 (Enti della minoranza linguistica friulana)
1. Al fine di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, la Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito l'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie.
3. L'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana, di seguito denominato Albo, si compone di due sezioni:
a) enti a progetto;
b) enti a programma.
4. Possono iscriversi alla sezione di cui al comma 3, lettera a), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato senza finalità di lucro in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono dotate di autonomia amministrativa e contabile;
b) hanno sede legale sul territorio di uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 15/1996 ;
c) svolgono in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attività destinata prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura della minoranza linguistica friulana.
5. Possono iscriversi alla sezione di cui al comma 3, lettera b), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato senza finalità di lucro che, oltre ai requisiti di cui al comma 4, sono iscritte all'Albo da almeno tre anni.
6. La cancellazione di un ente avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente o d'ufficio, in seguito alla carenza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione.
7. Le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo e le procedure di iscrizione e di cancellazione sono disciplinate con regolamento regionale.
8. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti iscritti all'Albo mediante finanziamenti concessi dall'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana).
9. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un ruolo di primaria importanza. L'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) è autorizzata a concedere alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un finanziamento per il perseguimento delle finalità istituzionali.
10. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
11. In sede di prima costituzione dell'Albo, gli enti di cui all' articolo 10, comma 137, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), in considerazione del ruolo svolto nella promozione e nella diffusione della lingua friulana, possono iscriversi alla sezione dell'Albo di cui al comma 3, lettera b).
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 6, comma 99, lettera a), L. R. 11/2011
2Comma 3 sostituito da art. 6, comma 99, lettera b), L. R. 11/2011
3Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 99, lettera c), L. R. 11/2011
4Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 99, lettera c), L. R. 11/2011
5Lettera h bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 203, L. R. 14/2012
6Comma 3 sostituito da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016
7Comma 3 bis abrogato da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016
8Parole sostituite al comma 3 ter da art. 7, comma 6, lettera c), L. R. 24/2016
9Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
10Parole aggiunte al comma 3 ter da art. 1, comma 36, L. R. 12/2018
11Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 20/2019 . I finanziamenti sono concessi ed erogati a decorrere dall'anno 2021, come disposto dall'art. 44, comma 1, L.R. 20/2019.
12Articolo sostituito da art. 9, comma 80, L. R. 13/2021