Art. 23
(Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione)
1. Gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione sono coordinati con quelli previsti nella programmazione di cui al Capo VI e con gli obiettivi ivi indicati.
2. Al fine di garantire un adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana e di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, l'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) è autorizzata a concedere un finanziamento a Informazione Friulana società cooperativa di Udine e a Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine nella misura disposta annualmente con legge di stabilità regionale o con altro provvedimento legislativo regionale.
2 bis. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
Note:
1Articolo sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 35, L. R. 12/2018
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 20/2019
4Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 78, lettera a), L. R. 13/2021
5Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 78, lettera a), L. R. 13/2021
6Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 78, lettera b), L. R. 13/2021