LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 22
 (Tecnologie digitali)
1. La Regione promuove la presenza della lingua friulana nell'ambito delle tecnologie digitali.
2. La Regione sostiene gli enti pubblici e privati nella ricerca, produzione, diffusione e uso di strumenti tecnologici digitali in lingua friulana, o funzionali all'uso e allo sviluppo della lingua friulana.
3. Il sostegno regionale è subordinato all'uso della grafia ufficiale, secondo i criteri fissati dall'ARLeF nel Piano generale di politica linguistica.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 36, L. R. 9/2026