Art. 20
(Radio e televisione)
1. La Regione sostiene la produzione di materiali audiovisivi in lingua friulana allo scopo di darne massima diffusione.
2. Nel settore televisivo, la Regione sostiene la produzione e l'emissione di programmi in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. Il sostegno è proporzionato alla copertura territoriale e alle modalità d'inserimento nel palinsesto. I fondi sono impegnati almeno per il 75 per cento per la produzione.
3. La Regione sostiene le emittenti radiofoniche che trasmettono programmi in lingua friulana. Il sostegno è proporzionato alla percentuale di programmi trasmessi in lingua friulana e a quelli prodotti in proprio.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzativi e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano statale di assegnazione delle frequenze e per l'installazione di reti e di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, la Regione sostiene e favorisce le emittenti televisive e radiofoniche che utilizzano la lingua friulana in almeno il 25 per cento della propria programmazione.
5. Nei mezzi di comunicazione audiovisivi della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 306, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 44, L. R. 5/2013
3Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 24, L. R. 6/2013