LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Capo III
 Interventi nel settore dell'istruzione
Art. 12
 (Lingua friulana ed educazione plurilingue)
1. L'apprendimento e l'insegnamento della lingua friulana sono inseriti all'interno di un percorso educativo plurilingue che prevede, accanto alla lingua italiana, la compresenza di lingue minoritarie storiche e lingue straniere. Il percorso educativo plurilingue costituisce parte integrante della formazione a una cittadinanza europea attiva e di valorizzazione della specificità della Regione.
2. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 482/1999, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, la lingua friulana, è inserita nel percorso educativo, secondo le modalità specifiche corrispondenti all'ordine e grado scolastico, tenendo conto dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002.
3. Fatta salva l'autonomia degli istituti scolastici, al momento dell'iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana. L'opzione espressa è valida per la durata rispettivamente, della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado e può essere modificata, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, all'inizio di ciascun anno scolastico.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 3.
Art. 13
 (Coordinamento inter-istituzionale)
1. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.
2. La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio.
3. La Regione collabora e stipula convenzioni per l'istituzione permanente di percorsi di aggiornamento e formativi abilitanti, comprensivi di azioni per la formazione iniziale e in servizio, per la scuola di specializzazione, per corsi di master e di dottorato di ricerca, per l'insegnamento o l'uso della lingua friulana secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 482/1999.
4. È istituita la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, presso la Direzione centrale competente, al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge.
5. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato ed è composta dal Direttore centrale competente in materia di istruzione, o suo delegato, dal Direttore centrale competente in materia di lingue minoritarie, o suo delegato, da un componente nominato dall'ARLeF, nonché da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana.
5 bis. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica per tre anni scolastici decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 11, comma 18, lettera a), L. R. 11/2011
2Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 18, lettera b), L. R. 11/2011
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 19, L. R. 11/2011
4Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 14
 (Ambito di applicazione nelle scuole)
1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), le scuole situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3 individuano nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana, anche in aderenza alle specificità del contesto socio-culturale, il modello educativo da applicare.
2. Con regolamento di attuazione emanato, sentito l'Ufficio scolastico regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002 e del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2006, n. 47 (Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche), definisce il piano applicativo di sistema con le articolazioni e le specificità relative ai vari ordini e gradi scolastici indicati all'articolo 12, comma 2. L'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico, nell'ambito della quota di flessibilità dell'autonomia scolastica.
3. Nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana da parte delle istituzioni scolastiche sono comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue.
4. Nelle scuole secondarie di secondo grado, è promossa la programmazione dell'insegnamento della lingua friulana nell'ambito dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 3 e dell'ultimo periodo del comma 2.
Art. 15
 (Sostegno finanziario alle scuole e verifica)
1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, la Regione provvede al trasferimento di finanziamenti alle istituzioni scolastiche sulla base del numero delle ore d'insegnamento e di uso curricolare della lingua friulana programmate e comunicate dall'Ufficio scolastico regionale. I trasferimenti finanziari, gestiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono destinati alle spese per i docenti impegnati nell'attuazione della presente legge e per le spese organizzative delle scuole. Tali risorse sono utilizzate nel rispetto delle normative e dei contratti di lavoro vigenti.
1 bis. Per gli anni scolastici per i quali sia accertata l'insufficienza di risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale l'insegnamento curriculare della lingua friulana è limitato alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, approvato ai sensi dell' articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).
2. La Regione sostiene anche finanziariamente le iniziative di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.
3. L'ARLeF, sulla base delle esigenze annualmente individuate, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli d'insegnamento della lingua friulana più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo.
4. In collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, l'ARLeF verifica e valuta annualmente, secondo modalità concordate, lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle famiglie.
5. Le singole scuole concorrono alla verifica e valutazione annuale dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana mediante le generali attività di verifica e valutazione svolte dalle scuole stesse.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 14/2012
2Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 98, L. R. 23/2013
Art. 16
 (Materiale e documentazione didattici)
1. L'ARLeF realizza e sostiene la produzione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana.
2. L'ARLeF approva le linee da seguire nella realizzazione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana e nella realizzazione di attività di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la lingua friulana.
Note:
1Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 17
 (Docenti)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002, per definire il quadro delle necessità di organico nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, la Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale al fine di accertare le risorse di personale docente con competenze nella lingua friulana in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione, per l'assunzione della dichiarazione di disponibilità individuale degli insegnanti.
2. La Regione garantisce e sostiene i percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti di e in lingua friulana mediante convenzioni con le Università del territorio regionale.
3. La Regione adotta le misure finanziarie atte a sostenere la formazione all'approccio Content and Language Integrated Learning (CLIL) in lingua friulana, individuando adeguati percorsi formativi con le Università competenti, con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni scolastiche.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di stato giuridico del personale docente e dal contratto di lavoro del personale, la Regione, d'intesa con le autorità scolastiche, sentite le organizzazioni sindacali, provvede a istituire un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana.
5. Con regolamento regionale da emanare di concerto con l'Ufficio scolastico regionale sono definite le modalità per l'accesso all'elenco di cui al comma 4 e per l'utilizzo del personale docente iscritto all'elenco medesimo.
Art. 18
 (Interventi di promozione)
1. La Regione realizza iniziative d'informazione e di sensibilizzazione rivolte alle famiglie per diffondere la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del piano d'introduzione della lingua friulana nel sistema scolastico.
2. Secondo le disposizioni della legge 482/1999, la Regione concorre a sostenere le iniziative d'insegnamento della lingua friulana rivolte agli adulti, attivate dall'Università di Udine, dalle scuole e da altri soggetti riconosciuti.
3. La Regione promuove corsi e iniziative specifiche dedicate all'insegnamento della lingua friulana per gli immigrati presenti nelle aree delimitate.
4. La Regione può sostenere l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche presenti nei territori esclusi dalla delimitazione di cui all'articolo 3 comma 1.
5. Forme particolari di promozione, avvicinamento e insegnamento della lingua friulana sono attivate per le popolazioni di origine friulana residenti all'estero.
6. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti, le modalità e i criteri per il sostegno finanziario degli interventi previsti dal presente articolo. Il regolamento è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione si esprime entro 30 giorni dalla richiesta di parere; decorso tale termine si prescinde dal parere stesso.
Art. 19
 (Insegnamento volontario della lingua friulana)
1. Al fine di favorire l'apprendimento e l'uso della lingua friulana da parte dei cittadini, la Regione promuove l'attività di volontariato per l'insegnamento della lingua friulana.
2. Per le finalità del comma 1, è istituito presso l'ARLeF, il registro dei volontari per l'insegnamento della lingua friulana.
3. Possono essere riconosciuti volontari le persone maggiorenni di madrelingua friulana che dichiarano la propria disponibilità a effettuare a titolo gratuito, secondo modelli organizzativi e con modalità operative definite dall'ARLeF, attività dirette a diffondere la conoscenza e l'uso della lingua friulana.